IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego), in base  al  quale  le
amministrazioni  ed  enti  indicati  nel  medesimo  comma  1, possono
procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei
posti   resisi   vacanti   per   cessazioni   dal  servizio  comunque
verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non  coperti  in  ciascun  profilo
professionale,  a  condizione  che  sia  stata  data  attuazione alla
disciplina della mobilita' prevista dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n.
326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
554,  nel  senso  che il limite del 25 per cento e' ridotto al 10 per
cento;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in
base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  proprio
decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica e di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per  effettive,
motivate   e   documentate   esigenze,  ulteriori  assunzioni,  anche
ricorrendo agli  idonei  di  graduatorie  approvate  nel  quadriennio
1985-1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, recante delega all'on.le avv. Remo  Gaspari,  Ministro
senza    portafoglio    incaricato    per   la   funzione   pubblica,
dell'esercizio, tra l'altro, delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  nota  23  ottobre 1989, n. 3859, della comunita' montana
delle  Valli  del  Taro  e  del  Ceno,  con  la  quale  si   richiede
l'autorizzazione   ad   assumere   un  applicatodattilografo  (quarta
qualifica funzionale), con le modalita' di cui alla legge 28 febbraio
1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988;
  Ritenuto  che  con  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale - n. 22- bis del  21  marzo  1989  dei
posti vacanti da destinare alla mobilita', la comunita' montana delle
Valli del Taro e del Ceno ha dato attuazione al processo di mobilita'
richiesto  dal  comma  4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i
posti vacanti e disponibili per la mobilita';
  In   considerazione  delle  esigenze  prospettate  dalla  comunita'
montana delle Valli del Taro e del Ceno;
  Ritenute  sufficientemente  documentate  e  motivate  le  effettive
esigenze che  consentono  l'emanazione  del  richiesto  provvedimento
autorizzativo  e  tali  da  determinare  il  Ministro per la funzione
pubblica a proporre di autorizzare la predetta  comunita'  montana  a
procedere  alle  richieste  assunzioni,  cosi'  come  specificate  in
dispositivo;
                               Decreta:
  La   comunita'   montana  delle  Valli  del  Taro  e  del  Ceno  e'
autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma  1,  della  legge  29
dicembre   1988,   n.  554,  ad  assumere  nel  corso  del  1989,  un
applicato-dattilografo (quarta qualifica funzionale) con le modalita'
di  cui  all'art.  16  della  legge  28  febbraio  1987,  n. 56, come
modificato dalla legge 20 maggio 1988 n. 160.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, addi' 6 novembre 1989
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                          GASPARI
 p. Il Ministro del tesoro
         PAVAN
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1990
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 265